Art. 9.

      1. L'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - (Comitato portuale). - 1. Il comitato portuale è composto:

          a) dal presidente dell'autorità portuale, che lo presiede;

 

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          b) dal comandante del porto sede dell'autorità portuale;

          c) da un dirigente dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio; qualora la circoscrizione dell'autorità portuale rientri nell'ambito di più circoscrizioni doganali, il rappresentante è designato dall'Agenzia delle dogane;

          d) da un dirigente del Ministero delle infrastrutture;

          e) dal presidente della regione o da un suo delegato;

          f) dal presidente della provincia sede dell'autorità portuale o da un suo delegato;

          g) dal sindaco del comune sede dell'autorità portuale o da un suo delegato;

          h) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un membro della giunta da lui delegato;

          i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

              1) armatori;

              2) industriali;

              3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;

              4) spedizionieri;

              5) agenti e raccomandatari marittimi;

              6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale;

          l) da sette rappresentanti dei lavoratori che operano nel porto impiegati presso le imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

      2. I componenti di cui alle lettere i) e l) del comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in sede di prima costituzione

 

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o a seguito di rinnovo. Le loro designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi componenti del comitato portuale spetta in ogni caso al nuovo presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale è validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del presidente già designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede di prima attuazione del presente articolo, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro un mese dalla data di nomina del presidente.
      3. In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'autorità portuale, il comitato portuale è presieduto dal comandante del porto sede dell'autorità portuale.
      4. Il comitato portuale:

          a) approva, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, su proposta del presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati;

          b) adotta il piano regolatore portuale di cui all'articolo 5;

          c) approva il programma triennale delle opere previsto dall'articolo 128 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

          d) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa e operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonché sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, da inviare entro

 

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il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti;

          e) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, le note di variazione e il conto consuntivo;

          f) delibera in ordine alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 5;

          g) delibera, su proposta del presidente, in ordine alle eventuali soprattasse di cui all'articolo 5, comma 7;

          h) delibera, su proposta del presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di durata superiore ai quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti emanati, rispettivamente, ai sensi dei citati articoli 16, comma 4, e 18, commi 1 e 4;

          i) delibera, su proposta del presidente, la nomina e l'eventuale revoca del segretario generale;

          l) delibera, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalità che lo giustificano;

          m) delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a);

          n) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 5;

          o) promuove e sovrintende all'attuazione delle norme di cui all'articolo 23;

          p) approva, su proposta del presidente, il regolamento di contabilità, da inviare al Ministero dei trasporti;

          q) approva, su proposta del presidente, la partecipazione delle autorità portuali alle società di cui all'articolo 6, comma 6.

      5. Il comitato portuale si riunisce, su convocazione del presidente, di norma una

 

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volta al mese e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo dei medesimi in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attività.
      6. Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale, le deliberazioni del comitato portuale, adottate con il voto favorevole dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti, a norma delle leggi vigenti, ad adottare intese, concerti e pareri nelle materie oggetto delle deliberazioni medesime, tengono luogo dei predetti atti».